top of page
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon

STATUTO ASSOCIAZIONE

ART. 1

E’ costituita l’Associazione “BALESTRIERI di ZAGAROLO”, con sede nel Comune di Zagarolo (Roma), Via Colle Prato Nuovo n. 64.

 

ART. 2

L’Associazione Balestrieri di Zagarolo, custode della tradizione dei balestrieri di Zagarolo è apolitica, apartitica (e non ha scopi di lucro); Essa persegue le seguenti finalità:

  1. Difendere il carattere genuino delle sue manifestazioni e di promuovere la pubblicazione di documenti riguardanti la storia di Zagarolo e dei balestrieri.

  2. Difendere le tradizioni originali delle manifestazioni di tiro con la balestra e non preclude la possibilità di uno scambio d’informazione con associazioni simili o con associazioni nazionali o internazionali che pratichino l’esercizio del tiro con la balestra.

  3. Curare le iniziative atte a rendere sempre più valide le proprie manifestazioni, e di collaborare con tutti gli enti ed associazioni cittadine alle realizzazioni delle manifestazioni a loro affidate.

  4. Appoggiare concretamente tutte le iniziative volte alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e paesaggistico del territorio di Zagarolo.

  5. Collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive che perseguono attività affini; ed aderire ad organismi nazionali o internazionali che abbiano similari obiettivi.

 

ART. 3

Sono Soci coloro che sottoscrivono la Tessera dell’Associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno. I Soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamenti e ne fanno proprie le finalità. I soci dell’Associazione Balestrieri di Zagarolo si distinguono in:

a) Soci Balestrieri Tiratori: coloro che svolgono attività di tiro con la Balestra;

b) Soci Onorari: coloro che, per deliberazione de consiglio direttivo , vengono riconosciuti tali per aver reso particolari servizi alla Società;

c) Soci Sostenitori: coloro che, persone fisiche o giuridiche, pur non svolgendo attività di tiro, aderiscano all’Associazione nell’intento di contribuire al conseguimento delle finalità che l’ Associazione stessa si propone;

  1. Soci Animatori del Corteo: Tutti coloro che danno il loro contributo alla realizzazione dei cortei storici;

  2. Soci Ordinari: Tutti coloro che danno il loro contributo di collaborazione attiva alla realizzazione delle iniziative dell’Associazione;

  3. Soci Fondatori: Coloro che sottoscrivono il presente atto costitutivo.

 

Possono far parte del consiglio direttivo soltanto i Soci Balestrieri Tiratori. Possono assumere le altre cariche sociali tutti gli altri soci.

 

ART. 4

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti, privati, associazioni, oblazioni, lasciti, donazioni e da occasionali attività aventi lo scopo indicizzato al conseguimento di contributo alle finalità associative.

 

ART. 5

L’ammissione all’associazione è riservata a chi aspiri a tale onore, abbia amore verso la città di Zagarolo, le sue tradizioni la sua storia e voglia di contribuire ad accrescere e migliorare l’associazione stessa. Si diventa Socio Sostenitore a seguito di domanda e successiva delibera del Consiglio Direttivo che accetti l’ammissione. Si diventa Socio Animatore del corteo a seguito di domanda e successiva delibera del Consiglio Direttivo che accetti l’ammissione. Si diventa Socio Onorario per delibera del Consiglio Direttivo. Si diventa Socio Balestriere Tiratore qualora:

  1. La domanda d’ammissione sia controfirmata da un minimo di quattro soci fondatori;

  2. L’aspirante abbia compiuto il 18° anno di età;

  3. Sia riconosciuto di condotta morale irreprensibile;

  4. Dimostri attaccamento alla città di Zagarolo alla sua storia e alle sue tradizioni;

  5. Sia approvata la sua ammissione in consiglio direttivo con apposita votazione a maggioranza assoluta.

 

ART. 6

L’ammissione a Socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. La domanda di ammissione a Socio da parte di un minorenne, dovrà essere controfirmata da chi ne esercitala potestà.

 

ART. 7

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento. I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell’Associazione, e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l’Associazione stessa aderisce.

 

ART. 8

Tutti gli incarichi sociali e direttivi, s’intendono a titolo gratuito, vige l’assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa. Non è consentita la trasmissibilità delle quote associative e la rivalutabilità delle stesse.

 

ART. 9

I soci cessano di appartenere all’Associazione:

a) per dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera raccomandata;

b) per morosità, il Socio infatti che non provvederà al pagamento della quota associativa entro 15 gg. dalla scadenza del rinnovo annuale, si intenderà di diritto escluso dall’Associazione;

c) per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall’Associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; in ogni caso, il Socio ha diritto al contraddittorio.(La delibera di espulsione deve essere ratificata dall’Assemblea generale dei Soci).

 

ART. 10

Gli organi sociali dell’Associazione sono:

  1. L’assemblea generale dei soci;

  2. Il consiglio direttivo formato da un Presidente da un Vice Presidente, da un Socio Tesoriere, un Socio Segretario, un socio Consigliere;

  3. Un revisore dei conti.

 

ART. 11

L’Assemblea è composta da tutti i soci che hanno diritto al voto. All’Assemblea possono partecipare tutti i Soci dell’Associazione e ha i seguenti compiti:

a) L’esame e l’approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e l’adozione dei relativi provvedimenti;

b) Il giudizio sulla relazione morale riguardante l’opera svolta dall’Associazione in ciascun esercizio;

c) La determinazione dell’indirizzo pratico da seguire per il raggiungimento degli scopi sociali;

d) Disciplina il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.

 

ART. 12

La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà entro il 31/12 di ogni anno per l’approvazione del rendiconto consuntivo dell’anno precedente. La convocazione dell’Assemblea potrà essere richiesta oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito della propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci, che potranno proporre l’ordine del giorno. In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 gg dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

 

ART. 13

La convocazione dell’Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso nella sede almeno 8 gg. Prima della data di convocazione, seguito da invito al domicilio dei soci. Tanto l’assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci.

 

ART. 14

Spetta all’Assemblea dei soci:

  1. Decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;

  2. Deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo dal Consiglio Direttivo;

  3. Discutere e approvare ogni argomento proposto dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 15

Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’Assemblea dei soci Balestrieri/Tiratori dell’ultimo triennio. L’assemblea è valida con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto. Per tali deliberazioni, occorrerà il voto favorevole di almeno 3/5 dei presenti all’assemblea.

 

ART. 16

L’assemblea dei soci Balestrieri Tiratori, in maggioranza, senza possibilità di deleghe, elegge il consiglio Direttivo, composto da cinque membri, indicando il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il tesoriere ed eventuali altri incarichi. Il Consiglio rimane in carica per la durata di tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili; le deliberazioni saranno adottate a maggioranza. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri.

 

ART. 17

Spetta al consiglio Direttivo di:

  1. Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

  2. Proporre all’Assemblea l’esclusione dei soci per morosità e indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto; con possibilità al Socio di un contraddittorio;

  3. Assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante l’attività sociale;

  4. Adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci, che si dovessero rendere necessari;

  5. Redigere il regolamento dell’Associazione;

  6. Redigere il rendiconto consuntivo da sottoporre all’Assemblea, curare l’ordinaria amministrazione, deliberare le quote associative annue;

  7. Fissare la data delle Assemblee ordinarie dei soci (almeno una volta l’anno), convocare l’Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario.

  8. Programmare l’attività dell’Associazione rispettando le direttive dell’Assemblea e le finalità dell’Associazione.

 

ART. 18

Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell’Associazione sia sul piano morale sia su quello finanziario, anche in deroga all’art. 38 del C.C.

 

ART. 19

Il presidente dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni delle quali è espressamente delegato dallo stesso.

 

ART. 20

Il segretario cura l’esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Provvede alla conservazione delle priorità dell’Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo. Il tesoriere, cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo.

 

ART. 21

L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.

 

ART. 22

La durata dell’Associazione è illimitata. L’associazione potrà essere sciolta in base a deliberazione della maggioranza dell’Assemblea dei soci.

 

ART. 23

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme del Codice Civile.

 

 

 

© 2018 by Associazione Balestrieri Zagarolo

bottom of page